>> martedì Settembre 1, 2015

LEGGE REGIONE LOMBARDIA SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA: LA POSIZIONE DI LEDHA E ANFFAS

LEDHA, per nome e per conto delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, e ANFFAS Lombardia stanno sollevando da diversi anni la questione della partecipazione alla spesa dei servizi come uno dei temi più delicati e critici del welfare lombardo. Su questo delicato tema si è registrato negli ultimi anni una forte convergenza di attenzione e di posizione all’interno di ampie parti del Terzo settore regionale.
Da anni LEDHA si batte con la campagna “Pagare il giusto” per il rispetto della legge nazionale (D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000) che prevede l’utilizzo dell’ISEE come strumento di valutazione della capacità di spesa del nucleo familiare ed il riferimento all’ISEE individuale, nel caso di accesso ai servizi rivolti alle persona con disabilità.
Il semplice rispetto della normativa nazionale, che prevede comunque forme di partecipazione alla spesa anche da parte delle persone con disabilità, rappresenta quindi per le Associazioni l’elemento essenziale su cui valutare prospettive di cambiamento e di buona applicazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
LEDHA e ANFFAS accolgono con interesse ed attenzione l’intenzione della Regione Lombardia di affrontare e risolvere uno dei problemi più gravi che riguarda oggi le persone con disabilità ed i loro familiari, che si trovano a fronteggiare richieste sempre più gravose di contribuzione alla spesa dei servizi, tali da determinarne l’impoverimento e, in molti casi, l’impossibilità di accedere al servizio.
Troppo spesso ancora a LEDHA giungono segnalazioni di contratti di ingresso dove il corretto rapporto Ente Locale/ente gestore viene sostituito dal rapporto spesso squilibrato ente gestore/cittadino. A ciò si aggiungono inoltre altri elementi sui quali è opportuno che si faccia chiarezza, come le circostanze che possono indurre l’ente gestore a dimettere la persona dal servizio in caso di insolvenza nei pagamenti. L’altro elemento sul quale si pone l’attenzione nel documento è la definizione dei livelli regionali di assistenza e degli interventi per la non autosufficienza. “Riteniamo che si debba procedere, parallelamente alla definizione del concorso alla spesa da parte dei cittadini, alla identificazione di questi livelli essenziali” si legge nel documento.
La giurisprudenza più recente del Tar e del Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che “i criteri stabiliti dal decreto legislativo (31 marzo 1998, n. 109) essendo funzionali all’accesso alle attività e ai servizi essenziali delineati dalla legge 2000 n. 328 sono preordinati al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
“La valutazione che LEDHA ha espresso durante l’audizione in Commissione III della Regione Lombardia – spiega Fulvio Santagostini, Presidente LEDHA – è quella di un giudizio positivo nei confronti di alcuni importanti contenuti espressi dal disegno di legge, ovvero il riconoscimento del reddito individuale usato nei confronti del solo soggetto con disabilità e il coinvolgimento dei soli parenti di primo grado per quanto riguarda le persone anziane non autosufficienti. Abbiamo però sottolineato alcune criticità che crediamo possano mettere a rischio l’intero impianto legislativo e alcuni punti da approfondire ulteriormente come la verifica del meccanismo del fattore famigliare”.
Nel documento le due associazioni si soffermano poi sull’analisi di alcuni aspetti positivi e su altri più critici e problematici. Nello specifico viene ritenuto positivo il “riconoscimento della oggettiva diversa condizione di vita , materiale ed esistenziale, che riguarda le persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti”.
“E’ necessario invece chiarire e precisare” come viene affermato subito dopo nel testo “che quando si parla di prestazioni sociali ci si deve riferire a tutte le prestazioni e non solo ai servizi diurni e residenziali. Inoltre (come correttamente indicato nella relazione di accompagnamento) è opportuno chiarire che il concorso alla spesa è riferito ai costi complessivi connessi alla prestazione/servizio. In altri termini, i costi di mensa e trasporto non possono essere considerati al di fuori del servizio diurno (o residenziale, laddove esiste la “doppia frequenza”) e quindi l’eventuale compartecipazione al costo non può in nessun caso seguire altri criteri e regole”. Vengono poi evidenziati due elementi particolarmente critici: “l’inclusione delle provvidenze economiche nel calcolo della condizione economica e la distinzione tra disabili gravi e non gravi”.
Infine, l’ultimo elemento posto all’attenzione della regione Lombardia è la questione della condizione di gravità delle persone con disabilità. Anche alla luce di quanto approvato dalla stessa regione con il Piano di Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità si legge “riteniamo sia giunto il momento di considerare superata la definizione stessa di “gravità” in quanto sia l’ICF che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non mettono in evidenza tale condizione”.
In questi dieci anni molto è cambiato nel mondo della disabilità, a partire dalla normativa anti-discriminatoria, così come solennemente affermata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 67/2007.
Alla luce di questo approccio, i servizi sociali e socio-sanitari rappresentano, per le persone con disabilità, uno strumento indispensabile per poter affrontare quegli ostacoli che impediscono loro una adeguata partecipazione alla vita sociale ed economica del nostro paese.
Notizia tratta dal sito www.ledha.it 04/03/2011


Per approfondire l’argomento e consultare le ipotesi di emendamento proposte
Leggi l’articolo sul sito della LEDHA